"SORVEGLIANZA SPECIALE"



Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1956, n. 327.

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.(1)


Art. 1

I provvedimenti previsti dalla presente leggi si applicano:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

4) coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (2);

Art. 2

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate (3).

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Art. 3

Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (4).

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale comune (4).

[Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia] (5).

Art. 4

L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa (6).

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica (6).

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto (6).

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo (6).

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore (7).

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso

Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo

Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

Art. 5

Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione (8) e di non partecipare a pubbliche riunioni

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa (9)

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 6

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione (10).

Art. 7

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicato al Questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica (11).

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Art. 7-bis.

Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio (12).

Art. 7-ter.

La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (12).

Art. 8

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il Questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'art. 4.

Qualora entro detto termine, non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il Questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Art. 9

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni (13).

Art. 10

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 11

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena (14).

Art. 12

La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato Comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

Art. 13

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento (15).

(1) Vedi, ora, l'art. 1, L. 3 agosto 1988, n. 327, che ha soppressoo l'istituto della diffida del questore della presente legge.

(2) Così sostituito dall'art. 2, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(4) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(5) Comma abrogato dall'art. 4, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(6) Gli attuali commi primo, secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'orginario comma primo per effetto dell'art. 5, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(7) Con sentenza n. 76 del 20-25 maggio 1970 (Gazz. Uff. 3 giugno 1970, n. 136) la Corte costituzionale ha così disposto:

«1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), nella parte in cui non prevede l'assistenza del difensore;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della stessa legge, sollevata con l'ordinanza 10 luglio 1969 del pretore di Legnano, in riferimento agli articoli 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 5 e 9 della stessa legge, sollevate dai pretori di Torino, di Legnano e di Novi Ligure e dai tribunali di Vibo Valentia, di Torino e di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 16, 17, 18, 25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione».

(8) Conseguentemente all'abolizione della regolamentazione della prostituzione, disposta con L. 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), tutte le case di prostituzione sono state chiuse.

(9) Comma così modificato dall'art. 6, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(10) Così sostituito dall'art. 7, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(11) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

(12) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 13 settembre 1982, n. 646.

(13) Articolo prima modificato dall'art. 8, L. 14 ottobre 1974, n. 497 e dall'art. 12, L. 13 settembre 1982, n. 646, e poi così sostituito dall'art. 23, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 maggio 1975, n. 113 (Gazz. Uff. 28 maggio 1975, n. 140), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente.

(15) Fra gli effetti conseguenziali prodotti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, rientrano l'impossibilità di essere nominati agli uffici previsti dal testo unico della legge comunale e provinciale (art. 5, n. 12, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, la impossibilità di essere nominato appaltatore delle imposte di consumo (artt. 77, n. 17, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175), quella di ottenere una autorizzazione di polizia (art. 11, n. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

LEGGE 3 AGOSTO 1988, n. 327 (GU n. 186 del 09/08/1988)

NORME IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.


Preambolo

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1. 1. L'ISTITUTO DELLA DIFFIDA DEL QUESTORE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , È SOPPRESSO ED OGNI RICHIAMO ALLO STESSO, OPERATO IN DISPOSIZIONI DI LEGGE, È ABROGATO.

2. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE CESSANO DI AVERE EFFICACIA LE DIFFIDE IN CORSO, I PROVVEDIMENTI DI DINIEGO O DI REVOCA DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI, NONCHÉ I PROVVEDIMENTI DI DINIEGO, DI REVOCA O DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA EMESSI IN CONSEGUENZA DELLA DIFFIDA.

3. TUTTAVIA ALLE DIFFIDE EMANATE ENTRO IL TRIENNIO PRECEDENTE LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, AGLI EFFETTI PREVISTI DAL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 4 DELLA PRESENTE LEGGE, È ATTRIBUITA L'EFFICACIA DELL'AVVISO DI CUI ALL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE LEGGE.

4. FERMA RESTANDO L'EFFICACIA DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE GIÀ DEFINITI, QUELLI IN CORSO CONSERVANO EFFICACIA:

a) SE INIZIATI IN FORZA DI DIFFIDA EMANATA ENTRO IL TRIENNIO PRECEDENTE LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE;

b) SE INIZIATI A NORMA DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART. 2.

1 . L' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "ART. 1. - 1. I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO A: 1) COLORO CHE DEBBA RITENERSI, SULLA BASE DI ELEMENTI DI FATTO, CHE SONO ABITUALMENTE DEDITI A TRAFFICI DELITTUOSI;
2) COLORO CHE PER LA CONDOTTA ED IL TENORE DI VITA DEBBA RITENERSI, SULLA BASE DI ELEMENTI DI FATTO, CHE VIVONO ABITUALMENTE, ANCHE IN PARTE, CON I PROVENTI DI ATTIVITÀ DELITTUOSE;
3) COLORO CHE PER IL LORO COMPORTAMENTO DEBBA RITENERSI, SULLA BASE DI ELEMENTI DI FATTO, CHE SONO DEDITI ALLA COMMISSIONE DI REATI CHE OFFENDONO O METTONO IN PERICOLO L'INTEGRITÀ FISICA O MORALE DEI MINORENNI, LA SANITÀ, LA SICUREZZA O LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA."

ART. 3.

1 . AL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , SONO SOPPRESSE LE PAROLE: "O PER LA PUBBLICA MORALITÀ".

ART. 4.

1 . IL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"ALLE PERSONE INDICATE NELL'ARTICOLO 1, CHE NON ABBIANO CAMBIATO CONDOTTA NONOSTANTE L'AVVISO ORALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, QUANDO SIANO PERICOLOSE PER LA SICUREZZA PUBBLICA, PUÒ ESSERE APPLICATA, NEI MODI STABILITI NEGLI ARTICOLI SEGUENTI, LA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA".

2 . IL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"NEI CASI IN CUI LE ALTRE MISURE DI PREVENZIONE NON SONO RITENUTE IDONEE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA PUÒ ESSERE IMPOSTO L'OBBLIGO DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI RESIDENZA O DI DIMORA ABITUALE".

3 . IL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, È ABROGATO.

ART. 5.

1 . IL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , È SOSTITUITO DAI SEGUENTI:
"LA APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 È CONSENTITA DOPO CHE IL QUESTORE NELLA CUI PROVINCIA LA PERSONA DIMORA HA PROVVEDUTO AD AVVISARE ORALMENTE LA STESSA CHE ESISTONO SOSPETTI A SUO CARICO, INDICANDO I MOTIVI CHE LI GIUSTIFICANO. IL QUESTORE INVITA LA PERSONA A TENERE UNA CONDOTTA CONFORME ALLA LEGGE E REDIGE IL PROCESSO VERBALE DELL'AVVISO AL SOLO FINE DI DARE ALLO STESSO DATA CERTA.
TRASCORSI ALMENO SESSANTA GIORNI E NON PIÙ DI TRE ANNI, IL QUESTORE PUÒ AVANZARE PROPOSTA MOTIVATA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AVENTE SEDE NEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA, SE LA PERSONA, NONOSTANTE L'AVVISO, NON HA CAMBIATO CONDOTTA ED È PERICOLOSA PER LA SICUREZZA PUBBLICA.
LA PERSONA ALLA QUALE È STATO FATTO L'AVVISO PUÒ IN QUALSIASI MOMENTO CHIEDERNE LA REVOCA AL QUESTORE CHE PROVVEDE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI. DECORSO DETTO TERMINE SENZA CHE IL QUESTORE ABBIA PROVVEDUTO, LA RICHIESTA SI INTENDE ACCOLTA. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO È AMMESSO RICORSO GERARCHICO AL PREFETTO.
L'AVVISO DATO DAL QUESTORE NON PRODUCE ALTRO EFFETTO OLTRE QUELLO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO".

ART. 6.

1 . AL QUINTO COMMA DELL' ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , DOPO LA PAROLA "COMUNE" SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI: "O DEL DIVIETO DI SOGGIORNO".

ART. 7.

1 . L' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"ART. 6. - 1. SE LA PROPOSTA RIGUARDA LA MISURA DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE CON L'OBBLIGO O IL DIVIETO DI SOGGIORNO, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, CON DECRETO, NELLA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI CUI AL QUINTO COMMA DELL'ARTICOLO 4, PUÒ DISPORRE IL TEMPORANEO RITIRO DEL PASSAPORTO E LA SOSPENSIONE DELLA VALIDITÀ AI FINI DELL'ESPATRIO DI OGNI ALTRO DOCUMENTO EQUIPOLLENTE.
2. NEL CASO IN CUI SUSSISTANO MOTIVI DI PARTICOLARE GRAVITÀ, PUÒ ALTRESÌ DISPORRE CHE ALLA PERSONA DENUNCIATA SIA IMPOSTO, IN VIA PROVVISORIA, L'OBBLIGO O IL DIVIETO DI SOGGIORNO FINO A QUANDO NON SIA DIVENUTA ESECUTIVA LA MISURA DI PREVENZIONE."

ART. 8.

1 . ALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575 , LE PAROLE "ANCHE SE NON VI SIA STATA DIFFIDA," SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: "ANCHE SE NON VI È STATO PREVENTIVO AVVISO,".

ART. 9.

1 . L' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575 , È ABROGATO.

ART. 10.

1 . AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 3-TER DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, LE PAROLE: "DISPOSIZIONI DEI COMMI QUINTO, SESTO, SETTIMO E OTTAVO DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 " SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: "DISPOSIZIONI DEI COMMI OTTAVO, NONO, DECIMO E UNDICESIMO DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423.".

ART. 11.

1 . AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, LE PAROLE "SECONDO, SESTO E SETTIMO COMMA DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 ," SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: "QUINTO, NONO E DECIMO COMMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423,".

ART. 12.

1 . AL NUMERO 3) DEL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1967, N. 223 , DOPO LE PAROLE "SONO SOTTOPOSTI" SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI: "IN FORZA DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI".

ART. 13.

1 . AL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152 , LE PAROLE "NELL'ARTICOLO 1, NUMERI 2), 3) E 4)" SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: "NELL'ARTICOLO 1, NUMERI 1) E 2)".

ART. 14.

1 . AL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 282 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE , LE PAROLE "O IN ALTRO COMUNE, O IN UNA FRAZIONE DI ESSI." SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: "O IN UN COMUNE VICINO SEDE DI UN UFFICIO DI POLIZIA.".

ART. 15.

1 . DOPO TRE ANNI DALLA CESSAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE, L'INTERESSATO PUÒ CHIEDERE LA RIABILITAZIONE. LA RIABILITAZIONE È CONCESSA, SE IL SOGGETTO HA DATO PROVA COSTANTE ED EFFETTIVA DI BUONA CONDOTTA, DALLA CORTE DI APPELLO NEL CUI DISTRETTO HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE DISPOSE LA APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE O DELL'ULTIMA MISURA DI PREVENZIONE.

2 . LA RIABILITAZIONE COMPORTA LA CESSAZIONE DI TUTTI GLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI RICONNESSI ALLO STATO DI PERSONA SOTTOPOSTA A MISURE DI PREVENZIONE.

3 . SI OSSERVANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE RIGUARDANTI LA RIABILITAZIONE.

ART. 16.

1 . PER LE PERSONE CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SONO SOTTOPOSTE ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON OBBLIGO DI SOGGIORNO IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA O DI DIMORA ABITUALE, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE COMPETENTE AI SENSI DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , DISPONE IL TRASFERIMENTO DEL SOGGETTO NELL'ORIGINARIO LUOGO DI RESIDENZA SALVO CHE NON RITENGA DI SOSTITUIRE ALLA MISURA IL DIVIETO DI SOGGIORNO. IL RELATIVO PROVVEDIMENTO È COMUNICATO AL QUESTORE PER L'ESECUZIONE.

2 . PER GLI IMPUTATI AI QUALI SIA STATO IMPOSTO, ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, L'OBBLIGO DI DIMORARE IN UN COMUNE LONTANO DA QUELLO DI RESIDENZA OVVERO IN UNA FRAZIONE, IL GIUDICE COMPETENTE, ENTRO TRENTA GIORNI DA TALE DATA E SEMPRE CHE PERMANGANO LE ESIGENZE CHE HANNO GIUSTIFICATO L'IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO, PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 291-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE A DETERMINARE NUOVAMENTE IL LUOGO DI DIMORA OBBLIGATORIA, PRESCEGLIENDOLO TRA I COMUNI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 282 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE , COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 14 DELLA PRESENTE LEGGE, AVUTO RIGUARDO ALLA RESIDENZA CHE L'IMPUTATO AVEVA ALL'ATTO DELLA IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO SUDDETTO.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2442): PRESENTATO DAI MINISTRI DELL'INTERNO (FANFANI) E DI GRAZIA E GIUSTIZIA (VASSALLI) L'8 MARZO 1988. ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 20 APRILE 1988, CON PARERE DELLA COMMISSIONE I. ESAMINATO DALLA II COMMISSIONE IL 26, 27, 28 APRILE 1988; 10, 18 MAGGIO 1988: 7, 15 GIUGNO 1988 E APPROVATO IL 16 GIUGNO 1988, IN UN TESTO UNIFICATO CON ATTI N. 68, 347, 876, 980, 1169-TER, 1553, 1879, 2166, 2170, 2215, 2393, 2464. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1162): ASSEGNATO ALLA SECONDA COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE DELIBERANTE, IL 29 GIUGNO 1988, CON PARERE DELLA COMMISSIONE PRIMA. ESAMINATO DALLA SECONDA COMMISSIONE E APPROVATO IL 20 LUGLIO 1988.

DATA A ROMA, ADDÌ 3 AGOSTO 1988

COSSIGA


DE MITA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GAVA, MINISTRO DELL'INTERNO
VASSALLI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI

Sorveglianza speciale: come quando c’era Lui?


“Non si può fare alcuna assegnazione sul ravvedimento dei confinati politici”

Buzzi, ispettore del ministero dell’Interno, 1934

Dopo arresti, espulsioni, fogli di via e diffide, forze dell’ordine e magistrati hanno estratto dalla pattumiera delle passate tirannie un altro strumento per colpire gli anarchici: l’articolo 1, ovvero la sorveglianza speciale. In base a questo articolo, un individuo la cui condotta risulti “pericolosa per la sicurezza e la moralità pubbliche” può essere sottoposto, per un periodo che arriva fino ai tre anni, alle seguenti misure: ritiro della patente, divieto di espatrio, obbligo di dimora nel comune di residenza, divieto di uscire di casa prima dell’alba e di rientrare dopo il tramonto, divieto di frequentare locali pubblici, obbligo giornaliero di firma presso carabinieri o polizia.

L’articolo 1, insomma, è l’esatta fotocopia di ciò che al tempo del fascismo si chiamava “ammonizione”. Gli antifascisti “ammoniti”, talvolta anche solo per una battuta o un discorso ostile al regime, venivano sottoposti a restrizioni identiche (a cui si aggiungeva, in alcuni casi, anche il divieto di camminare sul marciapiede).

Venerdì 15 luglio, presso il tribunale di Trento, si svolgerà un’udienza per decidere se applicare o meno questo articolo a un anarchico di Rovereto.

Questo nostro compagno è sempre stato in prima fila nelle lotte degli ultimi anni. Raggiunto, come altri anarchici residenti in Vallagarina, da un foglio di via per tre anni da Rovereto, ha continuato, “insuscettibile di ravvedimento”, a partecipare alle iniziative cittadine. Ora vogliono fargliela pagare, con ogni mezzo necessario. Se questa misura passerà, sarà un grave precedente per tutti i diffidati, i non sottomessi, i dissidenti.

Al di là dell’orgoglio di “meritare” le stesse vessazioni poliziesche che colpivano quei lontani ribelli e antifascisti, sarà ancora il caso di sottolineare che quest’ulteriore attacco alla libertà è un avvertimento per tutti? È il segno che viviamo in una democrazia totalitaria da cui è bandito ogni dissenso.

Mentre la società intera si trasforma in un carcere, la stretta per chi non si adegua si fa sempre più minacciosa. Il potere ha paura perché il confine tra la passività e la ribellione non gli sembra mai abbastanza solido. E allora colpisce, isterico e vendicativo, chiunque disturbi i suoi sogni di pacificazione totale.

Farci vivere da carcerati in una città, proibirci di frequentare luoghi pubblici o incontrare altri “pregiudicati” (cioè tutti i nostri compagni) – ecco come le autorità vogliono risolvere il “problema anarchici”. Così facendo, sperano, niente più manifestazioni, occupazioni, lotte autogestite: solo il rumore degli applausi o il silenzio delle pantofole. E questo, è soltanto un problema nostro?

Non accetteremo da vittime una simile dichiarazione di guerra. Per toglierci di torno, dovranno riesumare anche il confino sull’isola di Ventotene. Non è una ragione per piegare la testa. La rassegnazione, ai nostri occhi, è un’isola ben peggiore.

anarchici e amici di Gino Lucetti


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