SENTENZA DEL TRIBUNALE CONTRO LA LIBERTA' DI FIRENZE



R.G 13+20/05 T.L.
R.G 19383/04 R.N.R. Proc. Trib: Firenze DDA
R.G 17210/04 G.I.P.

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEL RIESAME
- FIRENZE -
Il Tribunale distrettuale del riesame di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott Antonia Abiosi Presidente
Dott Grazia Riccucci Giudice rel
Dott David Monti Giudice

- sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12/1/05 in ordine alla richiesta di riesame presentata da

PERONDI ALESSIO

FREDIANI WILLIAM

avverso l'ordinanza emessa il 22/12/04 dal GIP del Tribunale di Firenze che applicava la misura cautelare della custodia in carcere, in rinnovazione ex art. 27 CPP della misura applicata con ordinanza in data 3/12/04 dal Gip di Pisa che si dichiarava contestualmente incompetente per materia

- vista la ritualita' degli atti introduttivi alla decisione

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I ricorsi presentati nell'interesse degli indagati non sono fondati.

Perondi e Frediani sono oggi attinti da ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip distrettuale di Firenze in ordine - fondamentalmente- a contestazioni associative con finalità' di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico ( art. 270 Bis CP ), dopo essere stati a lungo indagati presso l'A.G. di Pisa in ordine ad associazione criminosa "semplice" ex art. 416 CP, in relazione ai medesimi episodi di violenza ( danneggiamenti, incendi, minacce ) che oggi costituiscono la trama dell'associazione sovversiva, per cosi' dire rivisitati e ripercorsi criticamente per coglierne la finalità e la portata potenzialmente eversiva dell'ordine democratico, anche alla luce di una approfondita lettura di significativi passaggi dei numerosi documenti in sequestro, che contemporaneamente rivendicano episodi specifici di danneggiamento spiegandone - propagandandone anzi- motivi, moventi e finalità.

Quanto detto necessariamente viene a circoscrivere oggi l'esame del TL al punto specifico del resto delineato con precisione dal Giudice fiorentino, relativo alla possibilità o meno di riqualificare giuridicamente nel senso sopra detto i fatti storici già addebitati agli indagati nelle precedenti ordinanze cautelari ( il Perondi e' detenuto dal 7/6/04 per 416 e porto di oggetti esplosivi, in relazione al fuoco appiccato il 30/10/03 nella costruenda caserma dei CC di Navacchio; il Frediani sarebbe in stato di detenzione domiciliare in forza di ordinanza in data 28/7/04 per 416, danneggiamento e minacce, se non fosse intervenuta altra ordinanza del Gip di Pisa che il 6/8/04 disponeva la più grave misura del carcere in relazione all'incendio della porta di casa di Fusco Maria Giovanna , avvenuta il 25/7/04 , e alla propaganda sovversiva attuata in relazione a detto episodio ), non dovendosi invece procedere ad una disamina ( come espressamente chiesto dal difensore di Frediani con ampia ed articolata memoria) della gravità degli elementi indizianti a carico in relazione al contesto storico/fattuale addebitato , che ciò non forma oggetto dell'ordinanza oggi in esame, che espressamente circoscrive la sua finalità ( come già aveva fatto il Gip pisano nel dichiararsi incompetente, applicando la misura in via temporanea ed urgente ex art. 27 CPP) a quella - si e' già detto, ma pare opportuno sottolinearlo di nuovo- di "riqualificare giuridicamente fatti storici già addebitati agli indagati nelle precedenti ordinanze cautelari" ( gli indizi sono valutati solo con riferimento ad altro episodio di propaganda sovversiva contestato al Frediani sub G, sul che si argomenterà in prosieguo).

I fatti storici addebitati, oggi al vaglio del TL nella loro valenza eversiva, sono dunque in tal modo per così dire cristallizzati , essendo comunque anche stati vagliati in sede di TL allorquando - su appello del PM- e' stato ritenuto ( ordinanza 787/04 del 16/8/04 ) che la misura idonea per il Frediani per i fatti associativi e di danneggiamento contestati con l'ordinanza 28/7/04 fosse non già la detenzione domiciliare bensì quella del carcere .

Frediani del resto alla stessa udienza del TL ebbe a rinunciare al riesame proposto avverso l'ordinanza -del 28 luglio 2004, così ulteriormente producendosi sul punto un sostanziale e formale difetto di giudicato cautelare ( sul punto v. Cass. Pen. Sez. III, n.20362: "la richiesta di riesame, attesa la sua natura di mezzo di impugnazione , e' soggetta alla possibilità' di rinuncia da parte dell'avente diritto mediante dichiarazione resa anche all'udienza prima dell'inizio della discuzzione con la conseguanza che la dichiarazione di inammissibilità' del gravame per intervenuta rinuncia produce l'effetto di giudicato cautelare sulla misura applicata").

Analogamente deve dirsi quanto al Perondi, che il 28 giugno 2004 ebbe a rinunciare al riesame proposto avverso l'ordinanza del 7 giugno ( e che infatti non prospetta oggi questioni sulla consistenza indiziaria, bensì sulla qualificazione giuridica e sulla misura adottata, anche in relazione alle condizioni di salute ).

Altra decisione del TL in ordine alla posizione Frediani e' quella che ha respinto - anche in punto di gravità indiziaria- l'appello proposto in relazione alla prima contestazione di propaganda sovversiva.

Trattasi dell' ordinanza TL n. 1020/04, cui sul punto espressamente ci si richiama per le esaustive argomentazioni specie in punto di diritto, conferenti anche la contestazione analoga mossa al Frediani ex art. 272 CP - capo G- in relazione al "Primo documento chiarificatore" diffuso nel giugno 2004, documento che viene riferito al Frediani come redazione e diffusione , del tutto verosimilmente in quanto - v. pag. 10 dell'ordinanza- nel computer del Frediani e' stato trovato un documento che riporta una definizione delle BR del tutto identica a quella contenuta nel documento COR predetto, che sviluppa poi tematiche che saranno riprese e sviluppate nella rivendicazione dell'attentato Fusco, in particolare essendo del tutto identico e rinnovato l'appello all'unione delle "componenti rivoluzionarie comuniste, anarchiche e antimperialiste" .

In presenza dunque dei giudicati-cautelari di cui si e' detto, della sostanziale acquiescenza sul punto della consistenza indiziaria che si è protratta per circa sei mesi, della mancanza di fatti nuovi prospettati dagli indagati ( che si sono sempre avvalsi della facoltà' di non rispondere in sede di interrogatorio , ne' essendo significative specie ai fini indiziari le dichiarazioni più' volte rese al magistrato di sorveglianza dal Perondi, che si limita a prendere genericamente le distanze dall'ideologia delle COR ) e dai difensori ( eccezion fatta per la CT di parte sui grafismi attribuiti al Frediani, che peraltro non pare sufficiente ad incrinare le risultanze della perizia del PM, potendosi semmai in prosieguo disporre per perizia sul punto in contraddittorio delle parti ), devono anche in questa sede intendersi come semplicemente richiamati i fatti storici addebitati, che il Gip riepiloga unicamente perchè lo snodarsi cronologico degli eventi ha una sua valenza anche per quanto attiene al profilo specifico della loro riqualificazione giuridica, che oggi si chiede di valutare criticamente.

Ed infatti, omettendo per brevità un nuovo riepilogo sia dei fatti sia del contenuto dei documenti in sequestro, abbondantemente riportati nell'ordinanza in questione,con specificazione dei passaggi ritenuti più significativi ai fini della ricostruzione della struttura associativa eversiva, e passando invece alle contestazioni mosse dai difensori, per quanto in primo luogo attiene al Perondi, deve contestarsi quanto affermato dai difensori nei motivi scritti di riesame, e cioè che al Perondi sia addebitata la nuova e più grave forma associativa solo in virtù di fatti posti in essere da altri , e solo dopo il suo arresto ( l'incendio in danno della Fusco, il 25 luglio , e la successiva rivendicazione ad opera del Frediani ), che' in realta' il documento intitolato "Primo documento chiarificatore" - che costituisce , insieme alla rivendicazione dell'azione incendiaria in danno della Fusco, il più' eloquente documento programmatico dell'associazione, si vedano infatti i significativi passaggi citati a pag.13 dell'ordinanza - fu rinvenuto nel casolare di Agnano Pisano, base logistica dell'organizzazione, il 7/6/04, contestualmente all'arresto del Perondi , ed era stato già' diffuso per posta fin dai primi giorni di giugno, essendo dunque ampiamente riferibile anche sotto il profilo temporale all'indagato de quo (non come redazione e diffusione, addebitata al Frediani sub G, bensì' come sintesi dell'ideologia che muoveva gli aderenti alla medesima organizzazione ), senza contare che anche in numerosi documenti ancora antecedenti ( riepilogati , con enucleazione dei passaggi significativi, a pag. 12) già era rilevabile la volontà di ricorso e di incitamento alla violenza al dichiarato fine di disarticolare le istituzioni dello Stato per liberare il popolo e il proletariato dall'oppressione e dallo sfruttamento capitalista.

Trattasi di documenti del settembre 2003 ( attentato a Mannocci Giacomo : "non chiediamo una giustizia democratica con condanne legalitarie per gli aguzzini ... si e' inaugurata una guerra che noi e molti altri intendiamo portare avanti nei modi più appropriati... colpire le forze dell'ordine armato e democratico e tutti i loro servi", frasi queste da riportare perche' saranno da ricordare anche più' avanti, quando si dovrà' valutare la presumibile affidabilità' degli indagati circa la spontanea adesione a mere prescrizioni verbali provenienti da organi giudiziari inseriti in una struttura statale che costituisce , fondamentalmente , il nemico da combattere ) ; dell'ottobre 2003 (attentato alla Stazione CC di Navacchio, ad opera anche del Perondi: "non possiamo che opporci militarmente a fianco degli indagati e con le armi in pugno") ; del dicembre 2003 ( attentati alle sedi romane dei partiti di Forza Italia e di Alleanza Nazionale , organizzazioni politiche da disarticolare per gli attacchi al proletariato ) ; del marzo 2004 ( attentato ai danni dell'agenzia di lavoro interinale "Kelly" di Roma : "...farsi giustizia da se' con la lotta armata per il comunismo"), dell'aprile 2004 (attentato a Petrucci Sem e Diego - Alleanza Nazionale-, "punirne uno per educarne cento" ).

Poco conta dunque che il Perondi fosse già' in carcere quando il Frediani incendia la porta dell'abitazione della Fusco ed elabora e diffonde la relativa rivendicazione , tanto più che l'attentato viene esplicitamente compiuto proprio per - testualmente - "vendicare" gli arresti del giugno 2004, essendo comunque stato già ampiamente delineato il programma dell'organizzazione nei documenti .antecedenti citati , tutti, si ricordi, in accompagnamento ad atti specifici di danneggiamento, e dunque_non solo propugnanti teoricamente il ricorso alla violenza quale-forma di lotta politica , bensì concretamente inseriti in uno sviluppo di condotte violente e minatorie nei confronti degli obiettivi valutati come maggiormente rappresentativi della ritenuta oppressione in atto nei confronti del popolo proletario.

Ciò' premesso, deve convenirsi con il Gip di Firenze e con quello pisano - che molto e diffusamente argomentano sul punto, si vedano le considerazioni svolte alle pagg. 11/14 , che interamente si condividono- che la qualifìcazione giuridica che maggiormente si attaglia alla condotta associativa in questione e' quella oggi prospettata, dell'organizzazione ex art. 270 bis CP, in cui il compimento di atti di violenza si pone con finalità' non di mero danneggiamento bensì di eversione e sovvertimento dell'ordinamento costituzionale, pur sembrando da lodare e non certo da censurare la cautela adottata dagli inquirenti , partiti da contestazioni per cosi' dire minimali per verificare con maggior prudenza -- in presenza di atti di violenza volti per lo più verso cose, specie nella fase iniziale – la sussistenza degli elementi costitutivi della più grave forma associativa, il che può aver frustrato le aspettative degli indagati in punto di scadenza del termine di custodia ( come molto lamentano i difensori ) ma appare in realta' ben più' garantista dell'opposto metodo di chi per usufruire di più ampi termini di custodia cautelare parte da contestazioni roboanti poi troncate o nettamente ridimensionate nelle fasi successive.

Sul punto specifico, comunque, a contestazione delle pur brillanti e suggestive considerazioni svolte dai difensori nella discussione orale, in cui si e' sollecitata un'attenta riflessione sul pericolo che gli indagati siano colpiti non già per le condotte bensì per le idee, nonché sulla sussistenza in concreto di una struttura associativa idonea a fini eversivi, deve ribadirsi in primo luogo che proprio invece le numerose condotte violente in concreto realizzate , accanto a quelle propugnate ( si ricordi la significativa frase contenuta nel "Primo documento chiarificatore", "una tanica di benzina, una Beretta, una Bernardelli sono le migliori alleate di un'organizzazione rivoluzionaria") consentono di ritenere che l'uso della violenza e' non solo teorizzato ma praticato in concreto.

Trattasi infatti di condotte che non possono ritenersi - con i difensori -minimali ( poiché danneggiamenti di cose e non diretti a persone; meri "abbruciacchiamenti" si e' detto, parafrasando l'espressione adoperata a pag. 4 dell'ordinanza , relativa peraltro ad un episodio specifico e secondario), sia perche' tali oggettivamente non sono ( le autovetture sono distrutte, l'incendio della porta di casa della Fusco si propaga all'ingresso dell'abitazione, le minacce di gambizzazione ai giornalisti richiamano un passato non certo sepolto ), sia in relazione alla frequenza ed all'intensificarsi delle condotte stesse, che hanno creato un serio allarme nel pisano e nella parte del paese attenta ai segnali di ripresa del terrorismo.

Sembra del resto potersi affermare che certe forme di terrorismo tendono a manifestarsi gradualmente - prima di esplodere con condotte più eclatanti- per agglomerare un minimo di consensi fra una popolazione che - si nota nell'ordinanza 1028/04 TL prima citata, a proposito dell'idoneità della rivendicazione dell'attentato Fusco a sovvertire violentemente l'attuale quadro istituzionale- per larghi settori presenta motivi specifici di sensibilità alle tematiche proposte (giovani disoccupati, con lavori precari, con scarse prospettive per il futuro ), non potendosi in definitiva convenire col difensore che suggeriva come le COR abbiano non già serie volontà eversive bensì solo la volontà di difendere il proletariato, che' ciò non sarebbe certo commendevole ove avvenisse - anziché con la violenza e l'intimidazione- con gli strumenti ed i metodi che connotano un paese democratico e che invece nei documenti programmatici prima richiamati sono ripudiati in nome di forme più pregnanti di lotta ("armata" appunto) e della vera e propria guerra contro le istituzioni.

Si ricordi poi - in punto di idoneità della struttura associativa- che nella base logistica di Agnano Pisano e' stato rinvenuto materiale di stretta pertinenza all'uso della violenza terroristica, si veda quanto elencato a pag. 8 dell'ordinanza, le ricetrasmittenti, il manuale per la preparazione di ordigni esplosivi, il manuale di guerriglia, che francamente stonano con il quadro che dipingono i difensori, quello di un gruppo di giovani che fanno esplodere qualche petardo o incendiano maldestramente qualche "diavolina", essendo invece già in atto un evidente tentativo di affinare tecniche e metodiche per forme di lotta armata più incisive, e ciò - si noti- pur dopo gli arresti di giugno che anziché frenare, innescano il grave episodio in danno della Fusco e il documento di rivendicazione che - nota il Gip- segna un ulteriore salto di qualità nella escalation eversiva, in definitiva dovendosi richiamare le argomentazioni spese dal TL in sede di appello nell'ordinanza 787/04 , laddove si giunge a temere che anche un attentato alla vita del Dr.Bassi ( poiché' "responsabile" della morte di un detenuto) potesse inserirsi nella escalation suggerita dalle esercitazioni con la pistola di Frediani e Gioia.

Venendo ora alle esigenze cautelari e alla misura necessaria per fronteggiarle ( che e' poi il punto che sta più a cuore specie al difensore del Perondi ), ritiene il TL che non possa che converirsi col Gip , ravvisandosi sia pericolo di reiterazione di altre analoghe - ed anche più gravi - condotte (significative oltre ogni dire le condotte poste in essere dal Frediani dopo l'arresto degli altri indagati, del resto in linea con quello che era il programma dell'associazione) sia pericolo di fuga, non solo perche' il coindagato Gioia e' latitante - essendo evaso dagli arresti domiciliari incautamente concessi, ma anche perché la clandestinità costituisce un modo alternativo- e spesso preferito - per gestire il tipo di criminalità' in questione.

In punto poi di misura cautelare in concreto adottabile, non può che farsi riferimento a quanto già detto nella penultima parte di pagina 3 della presente ordinanza, laddove si rileva come la proclamata insofferenza verso le istituzioni sia davvero poco compatibile con l'affidabilità' che deve necessariamente caratterizzare il soggetto , ove voglia rimettersi alla capacità e volontà di costui di attenersi a prescrizioni, limiti e divieti.

Da ultimo deve affrontarsi la tematica relativa alle condizioni di salute del Perondi, detenuto infatti alle Vallette di Torino, poiché affetto da morbo di Crohn , una malattia infiammatoria intestinale cronica che peraltro sia nella perizia dello scorso giugno, prodotta anche all'udienza dal difensore, sia nell'ultima perizia effettuata a dicembre viene definita non tale da provocare incompatibilita' con il carcere, e che francamente - seppur grave -neppure pare potersi ritenere tale da incidere in modo significativo sulla pericolosita' del soggetto, malato già' dal marzo 2003 e dunque anche all'epoca dei fatti dell'ottobre 2003 che lo vedono materiale partecipe dell'attentato.

P. Q. M.


Visto l'art. 309 CPP rigetta i ricorsi e conferma l'ordinanza di cui in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, anche ex art. 94 disp. Att. CPP.

Firenze 12/1/05

TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [sic] DI FIRENZE
Depositato in cancelleria 17/1/2005

Cosiddetta inchiesta sulle COR
H O M E