Per un professionista, aprire lo studio ad un nuovo collaboratore, è sempre un grosso rischio, perché, in pratica, si mette in pericolo la privacy dei propri clienti.
Per cercare di ottimizzare la salvaguardia dei principi etici e deontologici del professionista e laccesso dei nuovi laureati alle problematiche della libera professione, si è pensato ad una istituzione con le caratteristiche della Fondazione (da qui il nome) ma che operasse con le modalità della libera associazione.
Qui di seguito si riporta il testo del regolamento in essere allatto della costituzione dellassociazione il Plinto (1983). LIBERA ASSOCIAZIONE IL PLINTO MILANO
REGOLAMENTO Art. 1 E istituita una libera associazione denominata PLINTO con sede in Milano. Scopo del PLINTO è facilitare lavviamento alla libera professione degli ingegneri neo-laureati. A tale scopo viene istituita lerogazione di borse di studio che offrono lopportunità di un tirocinio presso studi di liberi professionisti di Milano e provincia che siano soci delPLINTO. Sono soci del PLINTO tutti gli ingegneri iscritti al Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti che si dichiarino disponibili ad ospitare un tirocinante e che abbiano versato la quota di iscrizione. La quota di iscrizione è di £ 300.000. I professionisti soci, al termine del rapporto con il tirocinante, diventano soci di diritto dellassociazione AMICI DEL PLINTO. Il PLINTO prevede che il periodo di tirocinio abbia la durata massima di anni uno. Può venire comunque interrotto prima dello scadere di tale termine, a semplice giudizio del professionista o del tirocinante, tramite lettera raccomandata da inviare al PLINTO. Limporto della borsa di studio è di £ 1.200.000. Il PLINTO verserà allingegnere tirocinante la somma della borsa di studio con modalità da concordare direttamente e previo benestare del professionista. Alla fine dellanno di tirocinio il professionista può rilasciare certificato di merito se la prestazione è stata giudicata superiore alle media. E previsto che professionisti, ditte, enti o società contribuiscano con quote di cui allArt. 6, o di valore superiore, a creare borse di studio per giovani laureati da inviare presso studi professionali da loro scelti, o a scelta del PLINTO. E previsto che professionisti, ditte, enti o società costituiscano fondi di rimborso spese per studi professionali che ospitino giovani colleghi. Alla fine del periodo di tirocinio di anni uno può essere offerta al tirocinante la possibilità di un viaggio di istruzione. Il professionista può accompagnare il tirocinante in tale viaggio. Il fondo per ogni singola borsa di studio, nel caso non intervengano professionisti, ditte, enti o società, verrà costituito dal professionista che ospita il tirocinante, integrando la quota di iscrizione, dedotte le spese di segreteria. Il rapporto del tirocinante sia con il PLINTO che con il professionista ospitante termina inderogabilmente alla fine del periodo di tirocinio. Il tirocinante non può alla fine del periodo di tirocinio, per nessun motivo, pretendere di convertire la borsa di studio in rapporto di collaborazione. Solo il professionista può, se lo ritiene utile, decidere la collaborazione con il tirocinante dopo che sia trascorso il periodo della borsa. Ogni neo-laureato in tutte le specializzazioni dellingegneria e senza limiti di età, può partecipare alla selezione iscrivendosi ad una associazione professionale convenzionata con il PLINTO ed allapposito elenco. Tale iscrizione implica lesplicito riconoscimento ed accoglimento di tutto quanto contenuto nel presente Regolamento. Almeno trimestralmente verranno effettuati incontri tra i neo-laureati che ne abbiano fatta richiesta come allArt. 14 e tutti i soci come definiti allArt. 3. Il PLINTO, sentiti gli interessati, formulerà un calendario di incontri privati del professionista con i candidati. Leventuale scelta del tirocinante è fatta esclusivamente dal professionista, a suo libero ed insindacabile giudizio. Il professionista avrà il compito di avvisare tempestivamente il PLINTO circa il risultato dei colloqui avuti, delleventuale scelta fatta e della data di inizio del tirocinio. Il PLINTO darà avviso al candidato prescelto di quanto allarticolo precedente. Qualora un professionista, a suo insindacabile giudizio e a termine dellart. 5, ritenesse di interrompere il tirocinio prima del compimento di anni uno, avrà diritto ad avvalersi di altro tirocinante per il periodo mancante o, con integrazione di quota, di altro periodo intero di tirocinio o al rimborso della quota, dedotte le spese di segreteria del PLINTO. Il PLINTO avrà la responsabilità di far assicurare il tirocinante contro gli infortuni possibili durante lo svolgimento del proprio tirocinio. Il professionista è comunque ed a tutti i livelli sollevato da impegni di assunzione, pagamenti, rilascio di ricevute, assicurazioni, eccetera nei riguardi del tirocinante. Il professionista socio può, previo versamento di altra quota di cui allArt. 3, avere la possibilità di usufruire di altro tirocinante per il periodo di anni uno. Il tirocinante è libero di interrompere, a suo insindacabile giudizio, il periodo di tirocinio. Ciò interrompe, a tutti gli effetti, il suo rapporto con il PLINTO. A carico del tirocinante saranno le spese di trasporto da/al posto di lavoro, che si ritiene essere lo studio del professionista socio. Un tirocinante non può fare più di un periodo di tirocinio. |