Le barriere architettoniche Uno dei più grandi problemi che il disabile deve sicuramente affrontare è la presenza delle barriere
architettoniche che limita la fruizione di servizi/strutture ed attività indispensabili per unautonoma vita di relazione.
Per barriere architettoniche si intendono sia gli ostacoli fisici, fonte di disagio per la mobilità di qualunque persona
che per qualsiasi causa ha una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente/temporanea,
sia la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano lorientamento e la riconoscibilità di fonti di pericolo.
Principali barriere architettoniche sono pertanto:i gradini, le pendenze eccessive, le porte strette, i marciapiedi, la mancanza di semafori sonori, gli spazi inadeguati
Labbattimento delle barriere architettoniche nei diversi settori della vita civile è previsto da una
vasta ed ormai consolidata legislazione.
La legge di riferimento per gli edifici e le abitazioni in genere, è la n. 13/1989 i cui capisaldi sono:
- imposizione del rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire laccessibilità,
ladattabilità e la visibilità per la costruzione di nuovi edifici e per la ristrutturazione di quelli esistenti:
- concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere finalizzate alleliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici.
Fra le disposizioni legislative successive particolare importanza è da attribuirsi al DPR 503/1996 che stabilisce
le prescrizioni tecniche da rispettare nella progettazione di spazi pedonali marciapiedi, scale e rampe, servizi igienici pubblici, arredo urbano e parcheggi. Non meno degna di nota è sicuramente la legge quadro n. 104/92 che prevede la rimozione di ostacoli per lesercizio di attività sportive, turistiche e ricreative. Stabilisce, inoltre che le opere realizzate in difformità alle disposizioni in materia di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, che comportino limpossibilità della loro utilizzazione da parte di persone disabili, siano dichiarate inagibili.
Per quanto riguarda, invece, i servizi urbani (attività che qualificano la vita sociale e di relazione) la normativa
prevede la rimozione delle barriere onde rendere accessibili gli edifici scolastici/universitari.
Le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre ad essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto
ogni 400 per disabili con difficoltà motorie e due posti ogni 400 per le persone a ridotta capacità motoria.
Per le attività commerciali assume rilevanza il concetto di visitabilità vale a dire che deve essere garantita
laccessibilità agli spazi nei quali il cittadino deve entrare in contatto con gli altri individui.
Infine la mobilità urbana, il problema più spinoso che porta spesso e purtroppo di fatto al confinamento
del disabile entro le pareti domestiche. Una serie di requisiti tecnici sono previsti ormai da anni
soprattutto in relazione ai percorsi pedonali (es. larghezza minima 1,50 mt, pendenza rampe inferiore al 5%,
pavimentazione antisdrucciolevole). In città inoltre dovrebbe essere posta estrema attenzione soprattutto al
posizionamento di aiuole, cassonetti in modo tale da evitare percorsi, come dire, strozzati.....
Le norme, a livello nazionale e a seguire a livello locale, sono numerose e soprattutto univoche: ciò
nonostante, la prassi è quella di disattenderle. Pur sapendo che il singolo intervento localizzato non
risolve da solo i limiti di accessibilità, è proprio da lì che è necessario partire: basta guardarsi
attorno per vedere ad esempio scivoli occupati dalle auto in sosta selvaggia o la mancanza di semafori
sonori, entrambe dimostrazioni di mancanza di rispetto civico verso la persona disabile.
Finchè non ci sarà una maggiore sensibilità e responsabilità nellapplicare e rispettare le norme che
garantiscono i diritti allaccessibilità, le barriere resteranno!!!
E se cominciassimo a prendere coscienza di questo, sia noi in quanto attori sociali che le pubbliche
amministrazioni in quanto soggetti coinvolti nelladempimento di obblighi derivanti dalle leggi?
PRINCIPALI NORME SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Legge del 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
D.M. del 14 giugno 1989 - n. 236 (aggiornamento della legge del 9 gennaio 1989 - n. 13)
"Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati. Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, degli edifici privati
e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche.
Allegato: Ministero dei Lavori Pubblici - Circolare del 22 giugno 1989 - n. 1669\U.L.
Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" Gazzetta Ufficiale n. 30 del 17 febbraio 1992 (Particolare importanza rivestono
gli artt. 23 e 24).
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"
Daniela Iannetta
danyetta_it@yahoo.it
|